Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague grounds and lack of specific argumentation against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Loglisci's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Loglisci challenged the lower court's finding of responsibility for a violation of Article 73, Paragraph 5 of the Judicial Code, arguing that the judges failed to verify the applicability of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as the lower judgment was sufficiently motivated by evidence and the appeal's grounds were too vague to constitute a valid legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are vague and fail to provide a specific, argumentative critique of the lower court's decision, rendering the appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOGLISCI GIUSEPPE nato a BARI 11 10/01/1989 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; • Motivi della decisione Giuseppe Loglisci ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 7 aprile 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bari il 14 marzo 2018 ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 13 marzo 2018, in consguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta la mancata verifica da parte dei Giudici di merito circa la sussistenza delle possibilità per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici ed il ricorso prospetta una deduzione estremamente vaga e non specifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ot