Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against the sentencing decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Ferruggia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ferruggia challenged the lower court's conviction for violating Article 73, paragraph 5, of the Decree of the President of the Republic No. 309/1990, arguing the sentence was excessively harsh and inadequately justified. The court rejected this claim, finding the original decision properly motivated by significant evidence and lacking the specific argumentation required to challenge the sentencing logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the sentencing decision, merely reiterating general complaints without addressing the logical-legal grounds of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRUGGIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/07/1987 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Giuseppe Ferruggia ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 25 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Palermo il 22 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 9 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente afflittivo e giustificato in maniera inadeguata. Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia in tema di pena è corredata da appropriata motivazione (pp. 5-6 della sentenza), basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici ed il ricorso prospetta una deduzione non specifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19