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Ordinanza — n. 46515/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46515/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO PAOLO nato a BARI il 13/05/1982 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle_parti4—i — udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Paolo Lovreglio ricorre, a mezzo di Difensore, per la cassazione della sentenza con cui l'11 gennaio 2022 la Corte di appello di Bari ha ridotto la pena irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Trani in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 190, n. 309, contestato come commesso 1'11 ottobre 2019, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai residui motivi.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46515/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Trani in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 190, n. 309, contestato come commesso 1'11 ottobre 2019, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai residui motivi.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili base probatoria allegazioni di persecuzione contraddittorie attendibilità dei testimoni informazione e verifiche testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
309, contestato come commesso 1'11 ottobre 2019, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai residui motivi.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente denuncia con un unico motivo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.: si tratta, però, di prospettazione manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO PAOLO nato a BARI il 13/05/1982 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle_parti4—i — udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Paolo Lovreglio ricorre, a mezzo di Difensore, per la cassazione della sentenza con cui l'11 gennaio 2022 la Corte di appello di Bari ha ridotto la pena irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Trani in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 190, n. 309, contestato come commesso 1'11 ottobre 2019, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai residui motivi.

Il ricorrente denuncia con un unico motivo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.: si tratta, però, di prospettazione manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 20