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Ordinanza — n. 46514/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction, upholding recidivism and denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for drug trafficking with recidivism. The appellant argued for acquittal and generic mitigating circumstances, but the court found the first motive repetitive of previously rejected arguments regarding the seized drugs. The second motive was rejected because the defendant's criminal history negatively impacted his personality, making the denial of leniency legally justified under current statutes.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on recidivism and the denial of generic mitigating circumstances is coherent with case facts and established case law.

Parole chiave

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drug trafficking conviction recidivism application generic mitigating circumstances inadmissible appeal criminal history impact argomentazione nel merito difetti materiali insufficienza materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
C. Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che appare equa e conforme a diritto, (C. Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000).
articolo 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986
260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANTEA MATTEO nato a BARLETTA il 19/08/1985 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione La Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Foggia 1'8 novembre 2018 ha riconosciuto Matteo Lamantea responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso il 5 dicembre 2017, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, applicata la riconosciuta recidiva, alla pena di giustizia.

Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia carenza e/o manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla omessa assoluzione dell'imputato sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva il Collegio che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, atteso che la Corte territoriale aveva dato atto delle modalità in cui avveniva la cessione - in una zona soggetta a servizio di osservazione da parte della polizia giudiziaria - e della varietà tipologica delle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro, nonché del quantitativo rinvenuto, pari a 44 dosi di marijuana, 64 di hashish e 16 di cocaina.

Il secondo motivo attiene al trattamento punitivo benché sorretto da idonea e non illogica motivazione, considerato che i Giudici di merito hanno dato atto che le attenuanti generiche non potevano essere concesse poiché l'imputato era gravato da numerosi precedenti penali che ne connotavano negativamente la personalità e che non vi erano ragioni giustificative rispetto alla concessione del beneficio; il ragionamento sviluppato al riguardo nella sentenza impugnata risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o di circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. per., disposta con l'art. 1, comma 1, lett. f-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (cfr.

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Essendo, dunque, il ricorso manifestamente infondato, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che appare equa e conforme a diritto, (C. Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19