Italian Court dismisses appeal on drug charges for generic arguments lacking evidence of trafficking or cultivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ugo Brancati inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued there was insufficient evidence proving the seized substance was for trafficking or that the cannabis was a criminal cultivation. The court rejected this as a generic and unfounded claim, relying on the first-instance judgment which established a significant quantity of drugs and ruled out domestic use. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide specific factual rebuttal to the lower court's findings on the nature of the cultivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on generic allegations of insufficient evidence regarding drug trafficking or criminal cultivation is inadmissible when the first-instance judgment has already established the quantity of substances and excluded domestic use based on objective indicators of illegal market insertion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATI UGO nato a MILANO il 03/09/1973 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Brancati Ugo OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza di elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta e l'insussistenza di una coltivazione penalmente rilevante è generico e manifestamente infondato alla luce di quanto già posto in evidenza dalla decisione di primo grado (sentenza che in ragione della decisione conforme si salda con quella di secondo grado) da cui emerge il quantitativo di sostanza stupefacente e del principio attivo escludendo che quella del ricorrente potesse costituire una coltivazione domestica (il riferimento è alla decisione di questa Corte nel suo massimo consesso, secondo cui «Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto», Sez.
U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, 278624); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso