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Ordinanza — n. 46327/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic facts failing to refute lower court's findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46327/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued he was not merely an executive but a de facto administrator who controlled the company. However, the court found his arguments generic and failed to refute the specific evidence and arguments already presented by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not refute the precise arguments and evidence established by the lower court regarding the exercise of factual powers.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds de facto administrator factual refutation appellate review gestore di patrimoni responsabilità degli amministratori curatore del fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO TONIO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 01/10/1973 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rotunno Tonio OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che censurano l'apprezzato ruolo di amministratore di fatto della società che si era appropriata delle somme di denaro competenza erariale e la stessa qualifica soggettiva risultano generici e declinati in fatto nella parte in cui non confutano le precise argomentazioni rese in ordine all'esercizio dei poteri di fatto del ricorrente, enunciando i plurimi testi e la significativa documentazione acquisita da cui emergeva che la gestione della "Matik Games" s.r.l. (società che gestiva apparecchi per le scommesse) ricadesse in capo al Rotunno (in tal senso pagg. 5, 6 e 7); che le deduzioni si rivelano, altresì, riproduttive di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha smentito che il ricorrente ricoprisse, all'interno di detta società, un ruolo meramente esecutivo, essendo invece il soggetto deputato a intervenire allorché i soggetti esterni necessitavano di contattare colui che avrebbe potuto decidere per la società essendosi costoro espressi in detti termini; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i