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Ordinanza — n. 46324/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46324/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46324/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEIKH DIOP nato il 20/10/2000 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cheikh Diop OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 62, n. 4 cod. pen. risulta questione non formulata in sede di gravame e pertanto non deducibile in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46324/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4 cod. pen. risulta questione non formulata in sede di gravame e pertanto non deducibile in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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declinatoria di competenza impugnabilità della decisione di rinvio impedimenti all'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia restituzione speciale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEIKH DIOP nato il 20/10/2000 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cheikh Diop OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 62, n. 4 cod. pen. risulta questione non formulata in sede di gravame e pertanto non deducibile in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/