Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46323/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46323/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46323/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNEH EBRIMA (CUI 04S8UVI) nato il 04/05/1995 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Manneh Ebrima OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte di appello che, ai fini della abitualità della condotta, ha valorizzato i numerosi precedenti penali conclusi con sentenza di condanna in primo grado per reati della medesima indole; rilevato che nessun vizio si rileva in ordine alla parte della decisione che, quanto a trattamento sanzionatorio, ha tenuto fermo un leggero scostamento dal minimo edittale, né contraddizione sussiste in ragione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello spiegato, con motivazione completa e logica, come la determinazione della pena base fosse congrua alla luce del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta e dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46323/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNEH EBRIMA (CUI 04S8UVI) nato il 04/05/1995 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Manneh Ebrima OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte di appello che, ai fini della abitualità della condotta, ha valorizzato i numerosi precedenti penali conclusi con sentenza di condanna in primo grado per reati della medesima indole; rilevato che nessun vizio si rileva in ordine alla parte della decisione che, quanto a trattamento sanzionatorio, ha tenuto fermo un leggero scostamento dal minimo edittale, né contraddizione sussiste in ragione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello spiegato, con motivazione completa e logica, come la determinazione della pena base fosse congrua alla luce del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta e dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali attenuazione della pena aggravamento della pena pena pecuniaria sospesa pena complementare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNEH EBRIMA (CUI 04S8UVI) nato il 04/05/1995 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Manneh Ebrima OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte di appello che, ai fini della abitualità della condotta, ha valorizzato i numerosi precedenti penali conclusi con sentenza di condanna in primo grado per reati della medesima indole; rilevato che nessun vizio si rileva in ordine alla parte della decisione che, quanto a trattamento sanzionatorio, ha tenuto fermo un leggero scostamento dal minimo edittale, né contraddizione sussiste in ragione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello spiegato, con motivazione completa e logica, come la determinazione della pena base fosse congrua alla luce del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta e dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il