Ordinanza — n. 46323/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNEH EBRIMA (CUI 04S8UVI) nato il 04/05/1995 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Manneh Ebrima OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte di appello che, ai fini della abitualità della condotta, ha valorizzato i numerosi precedenti penali conclusi con sentenza di condanna in primo grado per reati della medesima indole; rilevato che nessun vizio si rileva in ordine alla parte della decisione che, quanto a trattamento sanzionatorio, ha tenuto fermo un leggero scostamento dal minimo edittale, né contraddizione sussiste in ragione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello spiegato, con motivazione completa e logica, come la determinazione della pena base fosse congrua alla luce del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta e dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46323/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNEH EBRIMA (CUI 04S8UVI) nato il 04/05/1995 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Manneh Ebrima OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte di appello che, ai fini della abitualità della condotta, ha valorizzato i numerosi precedenti penali conclusi con sentenza di condanna in primo grado per reati della medesima indole; rilevato che nessun vizio si rileva in ordine alla parte della decisione che, quanto a trattamento sanzionatorio, ha tenuto fermo un leggero scostamento dal minimo edittale, né contraddizione sussiste in ragione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello spiegato, con motivazione completa e logica, come la determinazione della pena base fosse congrua alla luce del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta e dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNEH EBRIMA (CUI 04S8UVI) nato il 04/05/1995 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Manneh Ebrima OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte di appello che, ai fini della abitualità della condotta, ha valorizzato i numerosi precedenti penali conclusi con sentenza di condanna in primo grado per reati della medesima indole; rilevato che nessun vizio si rileva in ordine alla parte della decisione che, quanto a trattamento sanzionatorio, ha tenuto fermo un leggero scostamento dal minimo edittale, né contraddizione sussiste in ragione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello spiegato, con motivazione completa e logica, come la determinazione della pena base fosse congrua alla luce del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta e dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il