Ordinanza — n. 46320/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAN STELICA nato il 17/07/1983 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Stan Stelica OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 385 e 582 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di evasione e alla comprensione del contenuto degli obblighi redatti in lingua italiana anche se non tradotti; a pagina 4 della sentenza impugnata la Corte di appello ha valorizzato, nel merito, gli elementi che portavano a ritenere che il ricorrente fosse comunque in grado di comprendere la lingua italiana (in particolare, la conversazione avuta con la teste Ferrari) che la difesa tenta di confutare in fatto, e che evidenziano, tenuto conto della semplicità della prescrizione che gli imponeva di non allontanarsi dalla abitazione, la consapevolezza dell'imputato degli obblighi impostigli e affatto inficiata dalla allegata "non buona" conoscenza della lingua italiana; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46320/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 e 582 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di evasione e alla comprensione del contenuto degli obblighi redatti in lingua italiana anche se non tradotti; a pagina 4 della sentenza impugnata la Corte di appello ha valorizzato, nel merito, gli elementi che portavano a ritenere che il ricorrente fosse comunque in grado di comprendere la lingua italiana (in particolare, la conversazione avuta con la teste Ferrari) che la difesa tenta di confutare in fatto, e che evidenziano, tenuto conto della semplicità della prescrizione che gli imponeva di non allontanarsi dalla abitazione, la consapevolezza dell'imputato degli obblighi impostigli e affatto inficiata dalla allegata "non buona" conoscenza della lingua italiana; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAN STELICA nato il 17/07/1983 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Stan Stelica OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 385 e 582 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di evasione e alla comprensione del contenuto degli obblighi redatti in lingua italiana anche se non tradotti; a pagina 4 della sentenza impugnata la Corte di appello ha valorizzato, nel merito, gli elementi che portavano a ritenere che il ricorrente fosse comunque in grado di comprendere la lingua italiana (in particolare, la conversazione avuta con la teste Ferrari) che la difesa tenta di confutare in fatto, e che evidenziano, tenuto conto della semplicità della prescrizione che gli imponeva di non allontanarsi dalla abitazione, la consapevolezza dell'imputato degli obblighi impostigli e affatto inficiata dalla allegata "non buona" conoscenza della lingua italiana; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso