Recourse dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism argument and adequate appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Luigi Carta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for vitiating flaws in the lower court's reasoning regarding recidivism, but the Court found this argument manifestly unfounded. The appellate court had already logically refuted the claim by correctly assessing the specific nature and date of the prior convictions, rendering the appeal's criticism redundant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal relies on arguments already adequately refuted by the appellate court with logical and complete reasoning, the recourse is inadmissible as manifestly unfounded and repetitive.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA LUIGI nato a BAGNO A RIPOLI il 19/01/1988 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Carta Luigi OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta recidiva risulta manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha correttamente rappresentato, con motivazione logica e completa, le ragioni che portavano a condividere il giudizio espresso sul punto dal Tribunale, non solo valorizzando i plurimi precedenti, ma la loro specificità e datazione, tanto da costituire, inutile ogni effetto deterrente, dimostrazione della maggiore pericolosità sociale dell'imputato, insofferente al rispetto delle regole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02