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Ordinanza — n. 46316/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46316/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANESE MATTEO ( CUI 007Y03N ) nato a FRATTAMAGGIORE il 09/11/1959 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Chianese Matteo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in merito alla esclusione della declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della parte della decisione; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46316/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della parte della decisione; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali impugnazione della cancellazione procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANESE MATTEO ( CUI 007Y03N ) nato a FRATTAMAGGIORE il 09/11/1959 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Chianese Matteo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in merito alla esclusione della declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della parte della decisione; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02