Ordinanza — n. 46313/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI FEDERICO nato a CAGLIARI il 21/04/1995 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Carboni Federico; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 545- bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato visto che la Corte di appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti per sostituire la pena e, pertanto, dare avviso alle parti, sulla base di motivazione logica e completa fondata su un giudizio prognostico negativo in ragione dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 545- bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46313/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 545- bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato visto che la Corte di appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti per sostituire la pena e, pertanto, dare avviso alle parti, sulla base di motivazione logica e completa fondata su un giudizio prognostico negativo in ragione dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI FEDERICO nato a CAGLIARI il 21/04/1995 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Carboni Federico; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 545- bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato visto che la Corte di appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti per sostituire la pena e, pertanto, dare avviso alle parti, sulla base di motivazione logica e completa fondata su un giudizio prognostico negativo in ragione dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02