Ordinanza — n. 46312/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO IACOLO PASQUALE nato a NAPOLI il 04/10/1982 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dello Iacolo Pasquale OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. risulta generico poiché non si confronta con la puntale motivazione della Corte di appello che, in linea con il giudizio di rinvio, ha evidenziato l'estrema gravità dei fatti e l'assenza di elementi valorizzabili (pag. 5 e 6 sentenza impugnata); che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicita e insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 46312/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. risulta generico poiché non si confronta con la puntale motivazione della Corte di appello che, in linea con il giudizio di rinvio, ha evidenziato l'estrema gravità dei fatti e l'assenza di elementi valorizzabili (pag. 5 e 6 sentenza impugnata); che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicita e insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO IACOLO PASQUALE nato a NAPOLI il 04/10/1982 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dello Iacolo Pasquale OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. risulta generico poiché non si confronta con la puntale motivazione della Corte di appello che, in linea con il giudizio di rinvio, ha evidenziato l'estrema gravità dei fatti e l'assenza di elementi valorizzabili (pag. 5 e 6 sentenza impugnata); che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicita e insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/