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Ordinanza — n. 46312/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46312/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46312/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO IACOLO PASQUALE nato a NAPOLI il 04/10/1982 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dello Iacolo Pasquale OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. risulta generico poiché non si confronta con la puntale motivazione della Corte di appello che, in linea con il giudizio di rinvio, ha evidenziato l'estrema gravità dei fatti e l'assenza di elementi valorizzabili (pag. 5 e 6 sentenza impugnata); che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicita e insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 46312/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. risulta generico poiché non si confronta con la puntale motivazione della Corte di appello che, in linea con il giudizio di rinvio, ha evidenziato l'estrema gravità dei fatti e l'assenza di elementi valorizzabili (pag. 5 e 6 sentenza impugnata); che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicita e insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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caso di rigore diritto di ottenere una decisione motivi di cassazione ricorso straordinario per nullità decisione incidentale impugnabile impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO IACOLO PASQUALE nato a NAPOLI il 04/10/1982 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dello Iacolo Pasquale OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. risulta generico poiché non si confronta con la puntale motivazione della Corte di appello che, in linea con il giudizio di rinvio, ha evidenziato l'estrema gravità dei fatti e l'assenza di elementi valorizzabili (pag. 5 e 6 sentenza impugnata); che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicita e insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/