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Ordinanza — n. 46309/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46309/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46309/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEVOLA GIOVANNI nato a BENEVENTO il 24/06/1963 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Nevola Giovanni OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate avendo la Corte territoriale fornito ampia motivazione circa le modalità del controllo tale da rendere inverosimile che i vari richiami (suono del citofono, del campanello e forti battiti sulla porta di accesso) non fossero stati sentiti a causa del sonno; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al trattamento sanzionatorio; con particolare riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in considerazione della negativa personalità del reo, gravato da diversi precedenti anche specifici, della gravità del fatto commesso il giorno stesso in cui era stata eseguita la misura cautelare, elementi che depongono per una persistente inclinazione a delinquere del ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 46309/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate avendo la Corte territoriale fornito ampia motivazione circa le modalità del controllo tale da rendere inverosimile che i vari richiami (suono del citofono, del campanello e forti battiti sulla porta di accesso) non fossero stati sentiti a causa del sonno; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al trattamento sanzionatorio; con particolare riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in considerazione della negativa personalità del reo, gravato da diversi precedenti anche specifici, della gravità del fatto commesso il giorno stesso in cui era stata eseguita la misura cautelare, elementi che depongono per una persistente inclinazione a delinquere del ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti esclusione dei nova espatrio illegale insufficiente alibi motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEVOLA GIOVANNI nato a BENEVENTO il 24/06/1963 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Nevola Giovanni OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate avendo la Corte territoriale fornito ampia motivazione circa le modalità del controllo tale da rendere inverosimile che i vari richiami (suono del citofono, del campanello e forti battiti sulla porta di accesso) non fossero stati sentiti a causa del sonno; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al trattamento sanzionatorio; con particolare riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in considerazione della negativa personalità del reo, gravato da diversi precedenti anche specifici, della gravità del fatto commesso il giorno stesso in cui era stata eseguita la misura cautelare, elementi che depongono per una persistente inclinazione a delinquere del ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso