Ordinanza — n. 46307/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAquanto alla dedotta insussistenza del delitto di evasione per assenza del dolo, ha fatto rilevare come non ricorresse alcuna necessità, in assenza di idonea autorizzazione, di allontanarsi dall'abitazione potendo provvedere ad effettuare la spesa altra persona convivente; quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato la allegazione di motivi effimeri tenuto conto delle limitazioni (braccialetto elettronico) impostegli;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 46307/2023 — snpen · Corte di Cassazione: quanto alla determinazione della pena con riferimento al giudizio di equivalenza con la contestata recidiva, ha formulato giudizio di congruità della complessiva quantificazione anche in ragione della individuazione della pena base nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO DANIELE nato a PALERMO il 02/04/1978 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D'Angelo Daniele OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano generici e mera reiterazione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che:
1) quanto alla dedotta insussistenza del delitto di evasione per assenza del dolo, ha fatto rilevare come non ricorresse alcuna necessità, in assenza di idonea autorizzazione, di allontanarsi dall'abitazione potendo provvedere ad effettuare la spesa altra persona convivente;
2) quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato la allegazione di motivi effimeri tenuto conto delle limitazioni (braccialetto elettronico) impostegli;
3) quanto alla determinazione della pena con riferimento al giudizio di equivalenza con la contestata recidiva, ha formulato giudizio di congruità della complessiva quantificazione anche in ragione della individuazione della pena base nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso