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Ordinanza — n. 46306/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46306/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46306/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTERO FILIPPO nato a MAZARA DEL VALLO il 23/02/1970 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Antero Filippo OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e mera reiterazione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello c:he, quanto alla dedotta insussistenza del delitto di evasione ha evidenziato come i militari avessero riconosciuto il ricorrente in colui che era alla guida di una autovettura nel comune di Mazara del Vallo, territorio non coincidente con quello che, sulla base dell'autorizzazione, gli avrebbe consentito, a determinate condizioni, di assentarsi dall'abitazione di Castelvetrano ove era detenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46306/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTERO FILIPPO nato a MAZARA DEL VALLO il 23/02/1970 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Antero Filippo OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e mera reiterazione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello c:he, quanto alla dedotta insussistenza del delitto di evasione ha evidenziato come i militari avessero riconosciuto il ricorrente in colui che era alla guida di una autovettura nel comune di Mazara del Vallo, territorio non coincidente con quello che, sulla base dell'autorizzazione, gli avrebbe consentito, a determinate condizioni, di assentarsi dall'abitazione di Castelvetrano ove era detenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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espatrio illegale insufficiente delitto di fuga guida nonostante revoca della patente aiuto all'evasione di detenuti persecuzione determinante per la fuga infrazione alle norme della circolazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTERO FILIPPO nato a MAZARA DEL VALLO il 23/02/1970 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Antero Filippo OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e mera reiterazione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello c:he, quanto alla dedotta insussistenza del delitto di evasione ha evidenziato come i militari avessero riconosciuto il ricorrente in colui che era alla guida di una autovettura nel comune di Mazara del Vallo, territorio non coincidente con quello che, sulla base dell'autorizzazione, gli avrebbe consentito, a determinate condizioni, di assentarsi dall'abitazione di Castelvetrano ove era detenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02