Ordinanza — n. 46304/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU LEO nato il 17/12/1982 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marku Leo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. risulta riproduttivo di identica questione proposta in sede di gravame a cui la Corte di appello ha dato compiuta e corretta risposta, apprezzando da un canto l'inconl'erenza della presunta collaborazione o del rappresentato corretto comportamento processuale, dall'altro, la commissione di un ulteriore delitto oltre quelli che gravavano sul ricorrente al momento del fatto; che, infatti, La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 46304/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. risulta riproduttivo di identica questione proposta in sede di gravame a cui la Corte di appello ha dato compiuta e corretta risposta, apprezzando da un canto l'inconl'erenza della presunta collaborazione o del rappresentato corretto comportamento processuale, dall'altro, la commissione di un ulteriore delitto oltre quelli che gravavano sul ricorrente al momento del fatto; che, infatti, La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU LEO nato il 17/12/1982 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marku Leo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. risulta riproduttivo di identica questione proposta in sede di gravame a cui la Corte di appello ha dato compiuta e corretta risposta, apprezzando da un canto l'inconl'erenza della presunta collaborazione o del rappresentato corretto comportamento processuale, dall'altro, la commissione di un ulteriore delitto oltre quelli che gravavano sul ricorrente al momento del fatto; che, infatti, La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2