Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46304/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46304/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU LEO nato il 17/12/1982 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marku Leo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. risulta riproduttivo di identica questione proposta in sede di gravame a cui la Corte di appello ha dato compiuta e corretta risposta, apprezzando da un canto l'inconl'erenza della presunta collaborazione o del rappresentato corretto comportamento processuale, dall'altro, la commissione di un ulteriore delitto oltre quelli che gravavano sul ricorrente al momento del fatto; che, infatti, La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 46304/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. risulta riproduttivo di identica questione proposta in sede di gravame a cui la Corte di appello ha dato compiuta e corretta risposta, apprezzando da un canto l'inconl'erenza della presunta collaborazione o del rappresentato corretto comportamento processuale, dall'altro, la commissione di un ulteriore delitto oltre quelli che gravavano sul ricorrente al momento del fatto; che, infatti, La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza allegazioni insufficientemente motivate circostanze attenuanti procedure di ricorso riconsiderazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU LEO nato il 17/12/1982 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marku Leo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. risulta riproduttivo di identica questione proposta in sede di gravame a cui la Corte di appello ha dato compiuta e corretta risposta, apprezzando da un canto l'inconl'erenza della presunta collaborazione o del rappresentato corretto comportamento processuale, dall'altro, la commissione di un ulteriore delitto oltre quelli che gravavano sul ricorrente al momento del fatto; che, infatti, La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2