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Ordinanza — n. 46299/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to raise procedural nullity within the required forty-day period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46299/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Spinelli Pasquale inadmissible due to a failure to timely raise a procedural defect. The appellant argued that the forty-day deadline for appearing in court, established by recent amendments to the Code of Criminal Procedure, was not respected. The court ruled that this nullity is of intermediate effect and must be raised at the first available opportunity, which was missed before the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; The nullity of a procedural term of intermediate effect must be raised at the first available opportunity, and failure to do so renders the subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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intermediate nullity procedural deadline appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure first available opportunity time bar interim effect durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI PASQUALE nato a BOLOGNA il 01/02/1976 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Spinelli Pasquale; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce il mancato rispetto dei termini a comparire determinato in quaranta giorni a seguito della recente modifica dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. del d.lgs. n. 150 del 2022, già entrata in vigore al momento della emissione del decreto, è manifestamente infondato in quanto la relativa nullità che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, è a regime intermedio, non è stata eccepita alla prima occasione utile e, comunque, prima della decisione di secondo grado, per mezzo delle pur possibili conclusioni scritte, mai presentate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0