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Ordinanza — n. 46297/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic, citing prior appellate court's detailed reasoning on drug possession and quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Maidi Amar inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding drug possession, arguing against the court's assessment of his circumstances. The court rejected these claims because they were generic and failed to engage with the specific, detailed reasoning already provided by the Court of Appeal of Bologna regarding the quantity of drugs and the nature of their concealment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must specifically confront the court's detailed reasoning; generic complaints that do not address the precise arguments of the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drug possession procedural dismissal Cassazione ordinanza reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIDI AMAR nato il 02/07/1979 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Maidi Amar e la memoria dell'Avvocato Giampaolo Remondi che insiste per l'ammissibilità del ricorso ribadendo le censure. OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi del ricorso sono generici in quanto non si confrontano con la precisa motivazione della Corte di appello che, ad identica doglianza, ha rilevato:

1) che il possesso delle chiavi dell'appartamento in cui era stata rinvenuta la droga deponeva per una disponibilità dello stesso;

2) che la quantità e le modalità di occultamento, in uno all'assenza di elementi da cui desumere un abituale utilizzo della sostanza stupefacente da parte del ricorrente, fossero elementi utili al fine di valutare come la stessa non fosse destinata ad un uso esclusivamente personale; rilevato che, in ordine al terzo motivo con cui si censurano il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di merito che ha valorizzato - a detti fini - il dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili (in tal senso il riferimento alla mancata enunciazione di notizie utili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso