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Ordinanza — n. 46296/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46296/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46296/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALIPAJ ENDRI nato il 28/01/1989 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di specifica indicazione dei singoli aumenti di pena disposti per la continuazione, tenuto conto della valutazione espressa sula gravità dei fatti in relazione alla personalità dell'imputato; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, confondendosi l'illogicità della motivazione con la prospettazione di una differente valutazione dei fatti in termini di minore gravità, senza confrontarsi adeguatamente con le valutazioni espresse dalia Corte di merito in punto di recidiva specifica, bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche e gravità della detenzione di un'arma da fuoco perfettamente funzionante; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46296/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi recidiva nell'infrazione aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti riesame dell'entità pena sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALIPAJ ENDRI nato il 28/01/1989 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di specifica indicazione dei singoli aumenti di pena disposti per la continuazione, tenuto conto della valutazione espressa sula gravità dei fatti in relazione alla personalità dell'imputato; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, confondendosi l'illogicità della motivazione con la prospettazione di una differente valutazione dei fatti in termini di minore gravità, senza confrontarsi adeguatamente con le valutazioni espresse dalia Corte di merito in punto di recidiva specifica, bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche e gravità della detenzione di un'arma da fuoco perfettamente funzionante; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 novembre 2023 Il Co ere estensore Il Pre