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Ordinanza — n. 46295/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46295/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46295/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEBASTIANI JESSICA nato a FAENZA il 22/03/1989 EL GHAZZALI EI MEHDI nato il 10/11/1989 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Sebastiani Jessica e El Ghazzali El Medhi OSSERVA Ritenuto che i comuni ricorsi risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello e, invero, manifestamente infondati poiché: - quanto alla responsabilità, la Corte di appello ha messo in evidenza le ragioni che hanno portato a ritenere che, sia lo stupefacente rinvenuto in auto sia quello trovato in casa insieme a materiale per il confezionamento ed a due bilancini di precisione, in uno a precedenti contatti con soggetti acquirenti, deponessero per un uso non esclusivamente personale della droga oggetto di sequestro; - quanto all'invocata richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità, è stata ritenuta determinante ai fini della non scarsa offensività la circostanza che entrambi i soggetti fossero sottoposti a misure cautelari (capo c), mentre in ordine al capo a contestato alla Sebastiani è stata valorizzata la gravità del reato, la platealità della condotta posta in essere durante lo svolgimento del processo; - quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti per El Gazzali, è stata apprezzata la condotta di cui sopra, mentre il motivo inerente la Sebastiani, che aveva invocato un più favorevole bilanciamento delle circostanze, risulta manifestamente infondato alla luce della contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. oltre che per la valorizzata posizione cautelare; - quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, lo stesso è stato operato per entrambi i ricorrenti attraverso una corretta valutazione delle risultanze probatorie con idonea ponderazione degli elementi sopra evidenziati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46295/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, quarto comma, cod. pen. oltre che per la valorizzata posizione cautelare; - quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, lo stesso è stato operato per entrambi i ricorrenti attraverso una corretta valutazione delle risultanze probatorie con idonea ponderazione degli elementi sopra evidenziati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzioni penali indennizzo per carcerazione preventiva modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEBASTIANI JESSICA nato a FAENZA il 22/03/1989 EL GHAZZALI EI MEHDI nato il 10/11/1989 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Sebastiani Jessica e El Ghazzali El Medhi OSSERVA Ritenuto che i comuni ricorsi risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello e, invero, manifestamente infondati poiché: - quanto alla responsabilità, la Corte di appello ha messo in evidenza le ragioni che hanno portato a ritenere che, sia lo stupefacente rinvenuto in auto sia quello trovato in casa insieme a materiale per il confezionamento ed a due bilancini di precisione, in uno a precedenti contatti con soggetti acquirenti, deponessero per un uso non esclusivamente personale della droga oggetto di sequestro; - quanto all'invocata richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità, è stata ritenuta determinante ai fini della non scarsa offensività la circostanza che entrambi i soggetti fossero sottoposti a misure cautelari (capo c), mentre in ordine al capo a contestato alla Sebastiani è stata valorizzata la gravità del reato, la platealità della condotta posta in essere durante lo svolgimento del processo; - quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti per El Gazzali, è stata apprezzata la condotta di cui sopra, mentre il motivo inerente la Sebastiani, che aveva invocato un più favorevole bilanciamento delle circostanze, risulta manifestamente infondato alla luce della contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. oltre che per la valorizzata posizione cautelare; - quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, lo stesso è stato operato per entrambi i ricorrenti attraverso una corretta valutazione delle risultanze probatorie con idonea ponderazione degli elementi sopra evidenziati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così