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Ordinanza — n. 46289/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46289/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46289/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAU MASSIMO nato a SERRAMANNA il 18/04/1977 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; \ U\A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Cau Massimo; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta violenta del ricorrente funzionale ad ostacolare la completa identificazione del ricorrente in atto, non fosse rivolta solo nei confronti di un pubblico ufficiale, ma di tutto il personale che era intervenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46289/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAU MASSIMO nato a SERRAMANNA il 18/04/1977 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; \ U\A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Cau Massimo; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta violenta del ricorrente funzionale ad ostacolare la completa identificazione del ricorrente in atto, non fosse rivolta solo nei confronti di un pubblico ufficiale, ma di tutto il personale che era intervenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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oltraggio alla corte rifiuto del servizio militare motivi di cassazione proporzionalità della pena concussione rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAU MASSIMO nato a SERRAMANNA il 18/04/1977 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; \ U\A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Cau Massimo; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta violenta del ricorrente funzionale ad ostacolare la completa identificazione del ricorrente in atto, non fosse rivolta solo nei confronti di un pubblico ufficiale, ma di tutto il personale che era intervenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1