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Ordinanza — n. 46283/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46283/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46283/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERETTI ALEKSANDR nato il 12/08/1986 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; (5) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Peretti Aleksandr OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla natura stupefacente della sostanza, con particolare riferimento alla sua previsione tabellare all'epoca dei fatti, è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza che la sostanza sequestrata non potesse ritenersi un decotto di origine naturale in quanto estratto da pianta non ricompresa nelle tabelle di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, ma costituisse, invece, un preparato composto, tra le altre, dalla sostanza stupefacente denominata "DMT", già ricompresa, al momento del fatto, nella tabella della citata disposizione normativa (pagg. 5 e 6 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46283/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 309 del 1990, ma costituisse, invece, un preparato composto, tra le altre, dalla sostanza stupefacente denominata "DMT", già ricompresa, al momento del fatto, nella tabella della citata disposizione normativa (pagg. 5 e 6 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sostanze soggette a restrizione sostanze di origine umana sostanze pericolose dipendenza da sostanze stupefacenti azione di convalida del sequestro sequestro di mezzi di prova
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERETTI ALEKSANDR nato il 12/08/1986 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; (5) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Peretti Aleksandr OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla natura stupefacente della sostanza, con particolare riferimento alla sua previsione tabellare all'epoca dei fatti, è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza che la sostanza sequestrata non potesse ritenersi un decotto di origine naturale in quanto estratto da pianta non ricompresa nelle tabelle di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, ma costituisse, invece, un preparato composto, tra le altre, dalla sostanza stupefacente denominata "DMT", già ricompresa, al momento del fatto, nella tabella della citata disposizione normativa (pagg. 5 e 6 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il