Italian Court dismisses appeal on habitual evasion grounds, ruling procedural inadmissibility and awarding costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already established the habitual nature of the evasion conduct, making the appeal's arguments on Article 131-bis of the Penal Code logically flawed and unreviewable. Consequently, the court applied transitional rules requiring the appellant to request more favorable sanctions through the execution phase, which they failed to do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 666 c.p.p.; Art. 95 d.lgs. 150/2022; Art. 131-bis c.p.: When a lower court finds habitual evasion, appellate challenges to Article 131-bis are inadmissible due to lack of logical flaws, and requests for more favorable sanctions pending in Cassation must be made via execution proceedings within thirty days of finality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICILANO LEONARDO nato a FOGGIA il 31/01/1980 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Q7. Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito rilevato l'abitualità delle condotte di evasione quale elemento ostativo, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
Ritenuto che per l'applicazione delle disposizioni più favorevoli in tema di sanzioni sostitutive per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022 è onere della parte farne istanza al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 c.p.p. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (ex art. 95 del cit. d.lgs. 150/22) atteso che secondo detta normativa transitoria le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, mentre per i procedimenti pendenti in Cassazione trova applicazione la differente modalità di accesso a tale regime sanzionatorio di favore, attraverso il giudizio di esecuzione.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Cos eciso il giorno 2 novembre 2023 - Il C Nere estensore Il Presidente o Amoroso Angelo stanzo