Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46272/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46272/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46272/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIPOLLA CATERINA nato a PALERMO il 05/06/1979 DAVI MARCO nato a PALERMO il 22/07/1987 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Cipolla Caterina e Davì Marco OSSERVA Ritenuto che: - entrambi i ricorsi, quanto al corrispondente motivo afferente la responsabilità, risultano declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come la versione resa dalla parte offesa, oltre a rivelarsi plausibile, logica ed in linea con l'attività professionale svolta, era stata confermata dai testi sentiti in merito alle ragioni del litigio avvenuto tra il Davì ed il Leone; che, invero, i ricorrenti tentano di avvalorare una differente ed alternativa ricostruzione che non prende in considerazione la corretta e puntuale motivazione della sentenza; - che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione intervenuta successivamente (29 aprile 2021) alla decisione impugnata, resa il 24 aprile 2021, il cui termine risulta egualmente non perento anche qualora si sottraessero i tre giorni che il ricorrente afferma essere stati erroneamente computati; rilevato che l'inammissibilità dell'impugnazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46272/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile impugnazione di decisioni amministrative motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIPOLLA CATERINA nato a PALERMO il 05/06/1979 DAVI MARCO nato a PALERMO il 22/07/1987 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Cipolla Caterina e Davì Marco OSSERVA Ritenuto che: - entrambi i ricorsi, quanto al corrispondente motivo afferente la responsabilità, risultano declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come la versione resa dalla parte offesa, oltre a rivelarsi plausibile, logica ed in linea con l'attività professionale svolta, era stata confermata dai testi sentiti in merito alle ragioni del litigio avvenuto tra il Davì ed il Leone; che, invero, i ricorrenti tentano di avvalorare una differente ed alternativa ricostruzione che non prende in considerazione la corretta e puntuale motivazione della sentenza; - che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione intervenuta successivamente (29 aprile 2021) alla decisione impugnata, resa il 24 aprile 2021, il cui termine risulta egualmente non perento anche qualora si sottraessero i tre giorni che il ricorrente afferma essere stati erroneamente computati; rilevato che l'inammissibilità dell'impugnazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec