Cassation court dismisses appeal on 131-bis and substitute penalties, ruling merit court's factual assessments are not logically flawed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's exclusion of the objective minor nature of the crime under Article 131-bis and the application of substitute penalties. The court held that the appellate court's findings on the duration of evasion, intensity of intent, and the defendant's proximity to the victim were factual evaluations not susceptible to re-evaluation on appeal, rendering the appeal's logical arguments invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appellate court's factual assessment regarding the minor nature of the crime and the application of substitute penalties is not subject to re-evaluation on appeal if based on objective elements like duration and intent, provided no evident logical flaws exist.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA GIOVANNI nato a MESSINA il 12/07/1977 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell'evasione e dell'intensità del dolo e la finalità dell'evasione diretta a riavvicinarsi al coniuge-persona offesa del reato posto a base dell'ordinanza cautelare a suo carico, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il secondo motivo in tema di mancata applicazione delle pene sostitutive, adeguatamente motivata per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato, indipendentemente dalla mancanza di procura speciale da parte del difensore ex art. 545-bis c.p.p., oggetto di censura; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 novembre 2023 Ily estensor