Ordinanza — n. 46259/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANOSA FRANCESCO nato a FERRANDINA il 16/08/1943 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono inammissibili in ragione della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, poiché non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria tenuto conto delle stesse ragioni dell'impugnazione che propongono una differente lettura delle prove a carico senza delineare una situazione di obiettiva ed evidente assenza di prove della responsabilità che potrebbe giustificare ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. una sua assoluzione nel merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46259/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. una sua assoluzione nel merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANOSA FRANCESCO nato a FERRANDINA il 16/08/1943 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono inammissibili in ragione della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, poiché non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria tenuto conto delle stesse ragioni dell'impugnazione che propongono una differente lettura delle prove a carico senza delineare una situazione di obiettiva ed evidente assenza di prove della responsabilità che potrebbe giustificare ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. una sua assoluzione nel merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così d ciso il 02/11/2023 Il Con ere estensore Il Pre ente Ricc o Amor Angelc ttanzo DEPOSr. -r