Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46251/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46251/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

quanto alla qualificazione giuridica del fatto, non solo il dato ponderale afferente allo stupefacente, ma essenzialmente la differente tipologia di sostanza ceduta, le modalità in cui era stata professionalmente organizzata l'attività di spaccio, la declinazione della propria abitazione all'attività in questione in quanto dotata di impianto di video sorveglianza tale a monitorare un'ampia parte esterna dell'immobile, al contempo osservando come escludesse la lieve entità anche la considerevole somma di denaro rinvenuta in contante nell'appartamento non proporzionata all'inesistenza di redditi del nucleo familiare;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 46251/2023 — snpen · Corte di Cassazione: quanto alla qualificazione giuridica del fatto, non solo il dato ponderale afferente allo stupefacente, ma essenzialmente la differente tipologia di sostanza ceduta, le modalità in cui era stata professionalmente organizzata l'attività di spaccio, la declinazione della propria abitazione all'attività in questione in quanto dotata di impianto di video sorveglianza tale a monitorare un'ampia parte esterna dell'immobile, al contempo osservando come escludesse la lieve entità anche la considerevole somma di denaro rinvenuta in contante nell'appartamento non proporzionata all'inesistenza di redditi del nucleo familiare;

Parole chiave

Generato dall'IA
emissione di banconote in euro assegno bancario provvedimenti monetari indigenza finanziaria falsificazione di valori di bollo ufficiali appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, completa risulta la motivazione della sentenza che ha fatto espresso riferimento ai presupposti di cui al primo e secondo comma dell'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGLI SCHIAVI ASSUNTA nato a NAPOLI il 25/06/1991 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Degli Schiavi Assunta OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso si rivelano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello nella parte in cui ha valorizzato:

1) quanto alla qualificazione giuridica del fatto, non solo il dato ponderale afferente allo stupefacente, ma essenzialmente la differente tipologia di sostanza ceduta, le modalità in cui era stata professionalmente organizzata l'attività di spaccio, la declinazione della propria abitazione all'attività in questione in quanto dotata di impianto di video sorveglianza tale a monitorare un'ampia parte esterna dell'immobile, al contempo osservando come escludesse la lieve entità anche la considerevole somma di denaro rinvenuta in contante nell'appartamento non proporzionata all'inesistenza di redditi del nucleo familiare;

2) quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, completa risulta la motivazione della sentenza che ha fatto espresso riferimento ai presupposti di cui al primo e secondo comma dell'art. 133 cod. pen. con particolare riferimento alla personalità della ricorrente (pur essendo stata apprezzata l'incensuratezza), alla modalità della condotta di tipo professionale, dato ritenuto preponderante anche rispetto ai dedotti elementi positivi su cui poggiava la richiesta delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il motivo in ordine alla disposta confisca risulta non dedotto in appello e comunque manifestamente infondato in ragione della assoluta sproporzione tra la somma rinvenuta (euro 2635 in banconote di piccolo taglio) e l'assenza di reddito del nucleo familiare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d