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Ordinanza — n. 46250/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46250/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WILK LUCASZ MARCIN nato il 10/09/1996 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Wilk Lucasz Marcin OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si contesta la ritenuta responsabilità anche con riferimento alla valutazione della prova è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame e correttamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, a fronte delle precise dichiarazioni rese dall'acquirente della sostanza stupefacente che aveva riconosciuto in foto il ricorrente, propalazioni che non erano neppure state tacciate di falsità, inconferenti si rivelassero le dedotte carenze istruttorie quanto ad omesse perquisizioni e rinvenimento di sostanza stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46250/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WILK LUCASZ MARCIN nato il 10/09/1996 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Wilk Lucasz Marcin OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si contesta la ritenuta responsabilità anche con riferimento alla valutazione della prova è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame e correttamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, a fronte delle precise dichiarazioni rese dall'acquirente della sostanza stupefacente che aveva riconosciuto in foto il ricorrente, propalazioni che non erano neppure state tacciate di falsità, inconferenti si rivelassero le dedotte carenze istruttorie quanto ad omesse perquisizioni e rinvenimento di sostanza stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti prove acquisite illegalmente false dichiarazioni senza giuramento contraffazione di merci confisca dei proventi di reato perseguimento penale per truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WILK LUCASZ MARCIN nato il 10/09/1996 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Wilk Lucasz Marcin OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si contesta la ritenuta responsabilità anche con riferimento alla valutazione della prova è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame e correttamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, a fronte delle precise dichiarazioni rese dall'acquirente della sostanza stupefacente che aveva riconosciuto in foto il ricorrente, propalazioni che non erano neppure state tacciate di falsità, inconferenti si rivelassero le dedotte carenze istruttorie quanto ad omesse perquisizioni e rinvenimento di sostanza stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02