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Ordinanza — n. 46249/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46249/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALAMY MOHAMED nato il 13/07/1991 avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Alamy Mohamed OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. con cui si censura l'omessa riqualificazione del delitto di cui all'art. 73, comma 4, in quello di cui all'ipotesi lieve di cui al comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è indeducibile in sede di legittimità in quanto la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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confisca sotto sanzione internazionale appropriazione indebita di fondi confisca dei beni azione di convalida del sequestro imposizione confiscatoria beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALAMY MOHAMED nato il 13/07/1991 avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Alamy Mohamed OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. con cui si censura l'omessa riqualificazione del delitto di cui all'art. 73, comma 4, in quello di cui all'ipotesi lieve di cui al comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è indeducibile in sede di legittimità in quanto la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto operata dal ricorrente, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026); rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la disposta confisca del denaro è generico è manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca della somma di denaro rinvia alla disciplina prevista dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. alla luce della mancata dimostrazione della loro provenienza lecita, risultando il motivo altresì generico nella parte in cui si assume che la contestazione fosse quella di cui all'art. 73, comma 5, in realtà oggetto del primo motivo di ricorso che, per quanto detto, non è deducibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.