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Ordinanza — n. 46248/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46248/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO NICOLA nato a SAN SEVERO il 10/09/1971 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente nonché sull'offensività della condotta (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e quindi sulla configurabilità dell'elemento materiale e psicologico del reato; che gli ulteriori motivi sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici dai giudici merito (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata), sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131. bis c.p. che all'omessa esclusione della recidiva in considerazione del numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 46248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente nonché sull'offensività della condotta (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e quindi sulla configurabilità dell'elemento materiale e psicologico del reato; che gli ulteriori motivi sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici dai giudici merito (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata), sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131. bis c.p. che all'omessa esclusione della recidiva in considerazione del numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione infrazione privilegiata difesa penale ricorso per cassazione eccezioni difensive inverosimiglianza delle persecuzioni

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO NICOLA nato a SAN SEVERO il 10/09/1971 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente nonché sull'offensività della condotta (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e quindi sulla configurabilità dell'elemento materiale e psicologico del reato; che gli ulteriori motivi sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici dai giudici merito (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata), sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131. bis c.p. che all'omessa esclusione della recidiva in considerazione del numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il