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Ordinanza — n. 46246/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46246/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46246/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANIlk sul ricorso proposto da: VITALE ETTORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/11/1974 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche perché volte alla alternativa valutazione dele circostanze di fatto che la Corte di Appello, con lineare e coerente logicità, ha ritenuto inidonee a comprovare lo stato di necessità allegato per giustificare l'allontanamento dal domicilio in ora notturna(cfr. pag. 1-2 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 46246/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche perché volte alla alternativa valutazione dele circostanze di fatto che la Corte di Appello, con lineare e coerente logicità, ha ritenuto inidonee a comprovare lo stato di necessità allegato per giustificare l'allontanamento dal domicilio in ora notturna(cfr. pag. 1-2 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute evasione all'obbligo di contribuzione rischio d'emigrazione asilo di cittadino eritreo partenza illegale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANIlk sul ricorso proposto da: VITALE ETTORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/11/1974 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche perché volte alla alternativa valutazione dele circostanze di fatto che la Corte di Appello, con lineare e coerente logicità, ha ritenuto inidonee a comprovare lo stato di necessità allegato per giustificare l'allontanamento dal domicilio in ora notturna(cfr. pag. 1-2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11