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Ordinanza — n. 46245/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46245/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46245/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEIDIC VEHBIJA nato il 31/08/1964 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché ripropone le medesime censure avanzate in appello, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità sia in considerazione dei numerosi precedenti penali sia dalla mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 46245/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché ripropone le medesime censure avanzate in appello, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità sia in considerazione dei numerosi precedenti penali sia dalla mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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esenzione dalla pena divieto di espulsione allontanamento nonostante motivi di salute superamento del visto assenza di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEIDIC VEHBIJA nato il 31/08/1964 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché ripropone le medesime censure avanzate in appello, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità sia in considerazione dei numerosi precedenti penali sia dalla mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/