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Ordinanza — n. 46244/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46244/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46244/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSSAIN MANZOOR ( CUI 01UEW5Q) nato il 05/05/1958 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto i motivi dedotti nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen. valorizzando il mancato riscontro delle allegazioni difensive sulle ragioni dell'allontanamento dal domicilio (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata) e quindi esprimendo un giudizio sulla insussistenza della lieve entità del fatto che la difesa dell'imputato aveva configurato sulle concrete modalità della condotta Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 46244/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen. valorizzando il mancato riscontro delle allegazioni difensive sulle ragioni dell'allontanamento dal domicilio (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata) e quindi esprimendo un giudizio sulla insussistenza della lieve entità del fatto che la difesa dell'imputato aveva configurato sulle concrete modalità della condotta Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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elusione fiscale aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSSAIN MANZOOR ( CUI 01UEW5Q) nato il 05/05/1958 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto i motivi dedotti nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen. valorizzando il mancato riscontro delle allegazioni difensive sulle ragioni dell'allontanamento dal domicilio (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata) e quindi esprimendo un giudizio sulla insussistenza della lieve entità del fatto che la difesa dell'imputato aveva configurato sulle concrete modalità della condotta Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02