Ordinanza — n. 46243/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BRUNA GIOVANNI FABIO nato a CATANIA il 02/07/1978 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) ed in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, a stregua della quale non emerge alcun elemento positivamente apprezzabile e tenuto conto che l'imputato è evaso dagli arresti domiciliari in plurime occasioni non mostrando alcuna resipiscenza in ordine alla propria condotta né alcun atteggiamento collaborativo nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 46243/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) ed in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, a stregua della quale non emerge alcun elemento positivamente apprezzabile e tenuto conto che l'imputato è evaso dagli arresti domiciliari in plurime occasioni non mostrando alcuna resipiscenza in ordine alla propria condotta né alcun atteggiamento collaborativo nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BRUNA GIOVANNI FABIO nato a CATANIA il 02/07/1978 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) ed in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, a stregua della quale non emerge alcun elemento positivamente apprezzabile e tenuto conto che l'imputato è evaso dagli arresti domiciliari in plurime occasioni non mostrando alcuna resipiscenza in ordine alla propria condotta né alcun atteggiamento collaborativo nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/