Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46242/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of recidivism, arguing for generic mitigating circumstances. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the lower court's reasoning was sufficient given the appellant's repeated violations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals challenging sentencing discretion are inadmissible if the lower court's motivation adequately addresses relevant elements without positive grounds for reversal.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility recidivism conviction sentencing discretion review generic mitigating circumstances court costs and fine condono delle spese procedurali alleggerimento della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNONE ALESSANDRO SALVATORE nato a TRAPANI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; 411> OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile; Considerato, in relazione al motivo avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito la scelta del trattamento punitivo e che la motivazione al riguardo è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) in assenza di elementi positivi apprezzabili e valorizzando le reiterate violazioni commesse.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1