Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds and discretionary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of recidivism, arguing for generic mitigating circumstances. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the lower court's reasoning was sufficient given the appellant's repeated violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals challenging sentencing discretion are inadmissible if the lower court's motivation adequately addresses relevant elements without positive grounds for reversal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNONE ALESSANDRO SALVATORE nato a TRAPANI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; 411> OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile; Considerato, in relazione al motivo avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito la scelta del trattamento punitivo e che la motivazione al riguardo è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) in assenza di elementi positivi apprezzabili e valorizzando le reiterate violazioni commesse.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1