Ordinanza — n. 46237/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLA XHONI nato a RASHTAN LIBRAZHD( ALBANIA) il 16/06/1987 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Balla Xhoni avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuta l'infondatezza della tesi dell'inconsapevolezza da parte dell'imputato della presenza dello stupefacente a bordo dell'autovettura sulla quale viaggiava, avendo la Corte di appello premesso che sia il Balla che l'altro occupante dell'autovettura riconoscevano la proprietà della droga (si veda p. 5); rilevato che è stata esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche con motivazione immune da censure, avuto riguardo alla considerazione dei precedenti specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46237/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5); rilevato che è stata esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche con motivazione immune da censure, avuto riguardo alla considerazione dei precedenti specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLA XHONI nato a RASHTAN LIBRAZHD( ALBANIA) il 16/06/1987 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Balla Xhoni avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuta l'infondatezza della tesi dell'inconsapevolezza da parte dell'imputato della presenza dello stupefacente a bordo dell'autovettura sulla quale viaggiava, avendo la Corte di appello premesso che sia il Balla che l'altro occupante dell'autovettura riconoscevano la proprietà della droga (si veda p. 5); rilevato che è stata esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche con motivazione immune da censure, avuto riguardo alla considerazione dei precedenti specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente