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Ordinanza — n. 46002/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46002/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46002/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO DIEGO, nato a Ceccano il 16/03/1995 avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Diego Moscato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., è indeducibile perché è fondato su censure che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata - la quale ha argomentato l'esclusione della richiesta circostanza attenuante con plurimi corretti argomenti giuridici (si veda la prima pagina della stessa motivazione) - dovendosi, perciò, le medesime censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente censura costituzionale ricorso per risarcimento danni condono delle spese procedurali principio della copertura dei costi attenuazione libera della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO DIEGO, nato a Ceccano il 16/03/1995 avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diego Moscato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., è indeducibile perché è fondato su censure che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata - la quale ha argomentato l'esclusione della richiesta circostanza attenuante con plurimi corretti argomenti giuridici (si veda la prima pagina della stessa motivazione) - dovendosi, perciò, le medesime censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023.