Ordinanza — n. 46002/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO DIEGO, nato a Ceccano il 16/03/1995 avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Diego Moscato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., è indeducibile perché è fondato su censure che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata - la quale ha argomentato l'esclusione della richiesta circostanza attenuante con plurimi corretti argomenti giuridici (si veda la prima pagina della stessa motivazione) - dovendosi, perciò, le medesime censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO DIEGO, nato a Ceccano il 16/03/1995 avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Diego Moscato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., è indeducibile perché è fondato su censure che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata - la quale ha argomentato l'esclusione della richiesta circostanza attenuante con plurimi corretti argomenti giuridici (si veda la prima pagina della stessa motivazione) - dovendosi, perciò, le medesime censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023.