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Ordinanza — n. 46001/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as recidivism and generic mitigating circumstances arguments are not admissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46001/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Matteo Baldi's appeal inadmissible, ruling that arguments regarding recidivism and generic mitigating circumstances cannot be raised in cassation proceedings. The court held that the lower court correctly applied Article 133 of the Criminal Code by assessing the specific relationship between the current crime and prior convictions rather than relying solely on the gravity of facts. Consequently, the appeal was rejected, and Baldi was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Recidivism and generic mitigating circumstances arguments are inadmissible in cassation, requiring the lower court to conduct a concrete assessment of the relationship between the current offense and prior convictions to determine persistent criminal inclination.

Parole chiave

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recidivism inadmissibility generic mitigating circumstances cassation appeal limits Article 133 Criminal Code concrete judicial assessment criminal inclination analysis lower court review criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDI MATTEO, nato a Cava De' Tirreni il 13/03/1971 avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Matteo Baldi; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato sub iudice; considerato che la censura che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 o