Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46000/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating facts or logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46000/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gianni Daga inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Daga challenged the lower court's finding of robbery and the lack of reclassification to receipt, arguing for a different assessment of evidence and logical consistency. The court rejected these arguments, citing the preclusion rule that prevents the supreme court from re-evaluating factual findings or the logical soundness of the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual findings or the logical consistency of the lower court's reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle Court of Cassation criminal appeal factual re-evaluation logical consistency inadmissible appeal robbery conviction revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAGA GIANNI, nato a Cagliari il 02/07/1986 avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianni Daga; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina a lui ascritto e la mancata riqualificazione del fatto come ricettazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato di rapina e della sua commissione da parte dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre