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Ordinanza — n. 45999/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Elvis Dicembri inadmissible due to generic and indeterminate grounds. The appellant challenged the lower court's acquittal and sentencing but failed to provide specific factual elements required by law. Consequently, the court ruled that the appeal did not allow the appellate judge to identify the specific reliefs or exercise their supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Appeals must be specific and grounded in particular facts; generic and indeterminate grounds fail to enable the appellate court to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal grounds procedural code requirements specific factual elements appellate review limits inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
e il vizio della motivazione al riguardo, nonché la qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena, sono del tutto generici per indeterminatezza perché sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Elvis Dicembri; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che censurano il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICEMBRI ELVIS, nato a Soave il 23/04/1978 avverso la sentenza del 31/10/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elvis Dicembri; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che censurano il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione al riguardo, nonché la qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena, sono del tutto generici per indeterminatezza perché sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023.