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Ordinanza — n. 45995/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45995/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45995/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLICA BRIGIDA, nata a Messina il 04/09/1988 avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Brigida Colica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la sussistenza del delitto ascritto all'imputata, è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen., anche sotto il profilo oggettivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 633 cod. pen; Ordinanza — n. 45995/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Brigida Colica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la sussistenza del delitto ascritto all'imputata, è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen., anche sotto il profilo oggettivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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immobile occupato violazione di domicilio legge sugli alloggi obbligo di alloggio crisi degli alloggi soggiorno obbligato

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLICA BRIGIDA, nata a Messina il 04/09/1988 avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Brigida Colica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la sussistenza del delitto ascritto all'imputata, è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen., anche sotto il profilo oggettivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente