Ordinanza — n. 45993/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO SALVATORE, nato a Mascalucia il 30/03/1952 avverso la sentenza del 25/03/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Salvatore Toscano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto non risulta che nel corso del giudizio di merito il ricorrente abbia fatto richiesta del suddetto beneficio, con la conseguenza che lo stesso ricorrente non può perciò dolersi, con il ricorso per cassazione, della sua mancata concessione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45993/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO SALVATORE, nato a Mascalucia il 30/03/1952 avverso la sentenza del 25/03/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Toscano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto non risulta che nel corso del giudizio di merito il ricorrente abbia fatto richiesta del suddetto beneficio, con la conseguenza che lo stesso ricorrente non può perciò dolersi, con il ricorso per cassazione, della sua mancata concessione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023.