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Ordinanza — n. 45989/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45989/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45989/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO GIANLUCA, nato a Vercelli il 14/02/1979 avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letti il ricorso di Gianluca Catanzaro e la memoria dell'avv. Diego Lanza, difensore dello stesso Catanzaro, il quale ha chiesto che il ricorso sia assegnato ad altra sezione della Corte di cassazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova della penale responsabilità dell'imputato, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45989/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della sussistenza del reato e della responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione sufficiente verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi validi causa legittima motivi di cassazione motivi che possono invocarsi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO GIANLUCA, nato a Vercelli il 14/02/1979 avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Gianluca Catanzaro e la memoria dell'avv. Diego Lanza, difensore dello stesso Catanzaro, il quale ha chiesto che il ricorso sia assegnato ad altra sezione della Corte di cassazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova della penale responsabilità dell'imputato, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della sussistenza del reato e della responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobr