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Ordinanza — n. 45987/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45987/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45987/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERALTA FRANCESCO, nato a Erice il 23/02/1992 avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Francesco Peralta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., è indeducibile perché è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata, nonché Sez. 6, n. 26619 del 05/04/2018, Pg, Rv. 273557-01), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. pen; Ordinanza — n. 45987/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Francesco Peralta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., è indeducibile perché è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata, nonché Sez. 6, n. 26619 del 05/04/2018, Pg, Rv. 273557-01), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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comunione familiare effettiva parentela reati contro la famiglia rigore per motivi familiari membro della famiglia beni di famiglia

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. pen
Letto il ricorso di Francesco Peralta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERALTA FRANCESCO, nato a Erice il 23/02/1992 avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Peralta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., è indeducibile perché è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata, nonché Sez. 6, n. 26619 del 05/04/2018, Pg, Rv. 273557-01), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023.