Ordinanza — n. 45979/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PANCRAZIO COSTANTINO, nato a Bellante il 31/01/1951 avverso la sentenza del 29/04/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Costantino Di Pancrazio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda la pagina 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la sussistenza di precedenti penali, che lo stesso ricorrente, nel ricorso, indica in numero di tre) esprimendo un implicito giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45979/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Costantino Di Pancrazio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda la pagina 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la sussistenza di precedenti penali, che lo stesso ricorrente, nel ricorso, indica in numero di tre) esprimendo un implicito giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PANCRAZIO COSTANTINO, nato a Bellante il 31/01/1951 avverso la sentenza del 29/04/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Costantino Di Pancrazio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda la pagina 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la sussistenza di precedenti penali, che lo stesso ricorrente, nel ricorso, indica in numero di tre) esprimendo un implicito giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 20