Ordinanza — n. 45978/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YUSFI HEDI, nato in Tunisia il 17/08/1966 avverso la sentenza del 10/01/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Hedi Yusfi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica dei fatti in termini di tentata rapina e se ne invoca la derubricazione nel delitto di tentato furto, è indeducibile perché è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è indeducibile perché ripropone censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45978/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Hedi Yusfi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica dei fatti in termini di tentata rapina e se ne invoca la derubricazione nel delitto di tentato furto, è indeducibile perché è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è indeducibile perché ripropone censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YUSFI HEDI, nato in Tunisia il 17/08/1966 avverso la sentenza del 10/01/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hedi Yusfi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica dei fatti in termini di tentata rapina e se ne invoca la derubricazione nel delitto di tentato furto, è indeducibile perché è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è indeducibile perché ripropone censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2