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Ordinanza — n. 45976/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45976/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HELT HERZEMBERG SUE HELLEN, nata a Bassano del Grappa il 21/01/1983 ESPOSTI LUCA, nato a Sesto San Giovanni il 03/01/1979 avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria recupero dei costi ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HELT HERZEMBERG SUE HELLEN, nata a Bassano del Grappa il 21/01/1983 ESPOSTI LUCA, nato a Sesto San Giovanni il 03/01/1979 avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di Sue Ellen Helt Herzemberg e di Luca Esposti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobr