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Ordinanza — n. 45974/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45974/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45974/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANE ISSA, nato in Senegal il 04/04/1974 avverso la sentenza del 16/12/2022 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Issa Bane; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente dai denunciati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della speciale tenuità del danno; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione, è generico perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45974/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Issa Bane; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente dai denunciati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della speciale tenuità del danno; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione, è generico perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di lieve entità furto per mestiere furto di minore entità danno patrimoniale procurato con astuzia cosa di poco valore circostanza attenuante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANE ISSA, nato in Senegal il 04/04/1974 avverso la sentenza del 16/12/2022 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Issa Bane; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente dai denunciati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della speciale tenuità del danno; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione, è generico perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre