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Ordinanza — n. 45972/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45972/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45972/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO ANGELO, nato a Rosolini il 26/01/1955 avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Angelo Monaco; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con cui si contesta, peraltro in termini generici, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di tentata estorsione e di danneggiamento seguito da incendio, nonché la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto e della sussistenza dei reati a lui ascritti aggravati dal c.d. nesso teleologico; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata estorsione motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale inutilizzabilità delle prove illecite istigazione e aiuto al suicidio diritto di non autoincriminarsi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO ANGELO, nato a Rosolini il 26/01/1955 avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Monaco; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con cui si contesta, peraltro in termini generici, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di tentata estorsione e di danneggiamento seguito da incendio, nonché la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto e della sussistenza dei reati a lui ascritti aggravati dal c.d. nesso teleologico; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre